l Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 23 del 26 settembre 2014, ha fornito le istruzioni per la concessione delle riduzioni contributive per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto legge n. 726/1984.
Destinatarie della riduzione contributiva sono le imprese che stipulano, a far data dal 21 marzo 2014, o alla medesima data hanno in corso contratti di solidarietà difensiva e che abbiano individuato strumenti volti a realizzare un miglioramento della poduttività di entità analoga allo sgravio contributivo spettante sulla base dell’accordo ovvero di un piano di investimenti finalizzato a superare le inefficienze gestionali o del processo produttivo.
La riduzione contributiva è riconosciuta per periodi non anteriori al 21 marzo 2014 per l’intera durata del contratto di solidarietà, con il limite massimo di 24 mesi, nella misura del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta per i lavoratori interessati alla riduzione delll’orario di lavoro in misura superiore al 20%. La domanda si riferisce al periodo previsto nell’accordo, comunque non superiore a 12 mesi.
L’impresa presenta la domanda di riduzione contributiva, nella quale dovrà essere indicato il codice pratica relativa alla istanza di integrazione salariale per contratto di solidarietà presentata con la procedura denominata CIGSonline, unitamente al contrato di solidarietà ed alla documentazione nella quale sono individuati gli strumenti e gli incentivi all’occupazione, attraverso la modulistica e le modalità operative indicate nella summenzionata pagina internet. La domanda dovrà essere contestualmente inoltrata all’Inps.
La domanda deve essere presentata entro 30 giorni successivi alla stipula del contratto di solidarietà o, per i contratti già in essere, entro il 26 ottobre 2014. Le istanze sono istruite secondo ordine cronologico risultante dall’invio effettuato con posta certificata (PEC).
Fonte: Ministero del Lavoro
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