Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la nota prot. n. 2788 del 27 maggio 2015, con la quale viene resa operativa la comunicazione obbligatoria in caso di intervenuta conciliazione a posteriore di un licenziamento comminato ad un lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato a Tutele Crescenti.

La comunicazione, prevista dall’articolo 6 del Decreto Legislativo n. 23/2015, dovrà essere effettuata, entro 65 giorni dalla cessazione del rapporto, qualora si proceda ad attivare la procedura conciliativa facoltativa prevista dallo stesso articolo 6, per:

  • lavoratori assunti a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015;
  • lavoratori trasformati da un rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015;
  • lavoratori qualificati da un rapporto di apprendistato 7 marzo 2015;
  • lavoratori presenti in aziende che dal 7 marzo 2015 hanno superato la soglia dei 15 dipendenti.

La procedura comunicativa diverrà obbligatoria dal 1° giugno 2015, data di attivazione del sistema informatico.

PROCEDURA

Dal 1° giugno, nella sezione “ADEMPIMENTI” del portale cliclavoro (www.cliclavoro.gov.it) sarà disponibile una applicazione denominata “UNILAV_Conciliazione” attraverso la quale tutti i datori di lavoro potranno comunicare le informazioni relative al procedimento di conciliazione.

Per effettuare tale comunicazione, i datori di lavoro dovranno registrarsi al portale cliclavoro e accedere all’applicazione inserendo il codice di comunicazione rilasciato al momento della comunicazione di cessazione. Questo dato serve a collegare l’offerta di conciliazione al rapporto di lavoro cessato.

Il sistema proporrà i dati già presenti, comunicati con il modello “UNILAV_Cess”, relativi al lavoratore, datore di lavoro, rapporto di lavoro e dovranno esser compilati solo i seguenti campi:

  • data di proposta dell’offerta di conciliazione;
  • esito (SI/NO) di tale offerta.

in caso di esito positivo

  • sede presso la quale il procedimento di offerta viene effettuato (tra quelle previste dalla normativa);
  • importo offerto;
  • esito del procedimento (SI/NO), ovvero se il lavoratore ha accettato o meno l’importo offerto.

Da ultimo, il sistema dà la possibilità di visualizzare e stampare un riepilogo della comunicazione effettuata.

Si ricorda che l’omessa comunicazione integrativa prevede una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro, per ogni lavoratore interessato.

Fonte: Ministero del Lavoro

prot.-2788-Decreto-legislativo-4-marzo-2015-n.-23.