La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha emanato la lettera circolare n. 16494 del 7 ottobre 2015, con la quale fornisce le prime indicazioni operative in merito alla nuova maxisanzione per lavoro nero, così come disciplinata dal D.L.vo n. 151/2015 (c.d. decreto Semplificazioni.
In particolare, per le condotte iniziate e cessate prima del 24 settembre 2015, si applica l’apparato sanzionatorio precedentemente vigente, ivi compresa la fattispecie attenuata di maxisanzione (c.d. maxisanzione affievolita).
Alle medesime condotte non si applica inoltre la procedura di diffida introdotta dall’art. 22 del D.L.vo n. 151/2015, in considerazione dei suoi contenuti sostanziali riferiti, in particolare al mantenimento in servizio per almeno 3 mesi del lavoratore irregolare.
Per le condotte iniziate sotte la previgente disciplina e proseguite dopo l’entrata in vigore del D.L.vo n. 151/2015, stante la natura permanente dell’illecito che si consuma al momento della cessazione della condotta, trova applicazione, all’intero periodo oggetto di accertamento, la nuova disciplina ivi compresa la procedura di diffida.
Il Ministero rammenta, inoltre, che per tali fattispecie non troveranno applicazione le sanzioni di cui all’art. 19, commi 2 e 3 , del D.L.vo 276/2003, relative alla mancata comunicazione obbligatoria e alla mancata consegna della lettera di assunzione, espressamente escluse dalla norma.
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