Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la nota n. 7127 del 28 aprile 2015, con la quale fornisce alcuni chiarimenti circa il criterio di calcolo della soglia del 20% ai fini dell’applicazione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale nel caso di lavoro “nero”.
In particolare, la verifica del numero dei dipendenti al fine dell’applicazione della deroga alla adozione del provvedimento di sospensione qualora il lavoratore irregolare risulti l’unico occupato dall’impresa.
Nel montante dei lavoratori, i soci amministratori che prestano attività lavorativa in azienda non andranno computati nel calcolo della percentuale dei lavoratori complessivamente “occupati” ai fini della adozione del provvedimento di sospensione. Ne consegue che tale esclusione opera anche nell’eventualità in cui venga rilevata la presenza di un solo lavoratore “in nero” alla luce di quanto previsto all’art. 14 comma 11-bis del D.lgs. n. 81/2008 con conseguente inapplicabilità del provvedimento di sospensione.
Di contro, i soci lavoratori cui non spetta l’amministrazione o la gestione della società, non disponendo dei poteri datoriali tipici, dovranno essere computati agli effetti di cui sopra.
Fonte: Ministero del Lavoro
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