Sugli ammortizzatori sociali si cambia registro. Con la nuova disciplina, in vigore dal primo maggio 2015, si amplia, infatti, la platea dei beneficiari della tutela ma allo stesso tempo si riduce la misura del sostegno pubblico per tutti gli interessati. In vista dell’entrata a regime del nuovo sistema, la Fondazione Studi del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro ha approfondito con un’apposita circolare (la numero 9/2015) il decreto legislativo 22 del 2015 con il quale sono stati recati interventi sulla materia degli strumenti di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria, in attuazione della delega operata dall’art. 1 comma 2 della Legge n. 183/2014. Il dichiarato obiettivo è quello di unificare la disciplina relativa ai trattamenti ordinari e brevi di ASpI in modo da ampliare la tutela previdenziale dell’evento disoccupazione e da garantire tutele di maggior durata ai lavoratori con carriere contributive più rilevanti. In via generale si precisa sin da subito che gli oneri contributivi previsti per il finanziamento di ASpI e mini AspI rimangono identici anche per le nuove prestazioni previste dallo schema di decreto legislativo presentato dal Governo compreso il c.d. ticket una tantum di licenziamento. Parimenti si ritiene che possa trovare applicazione, a favore del datore di lavoro che assume a tempo pieno e indeterminato il soggetto percettore di NASpI, il beneficio economico pari al cinquanta per cento dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore (Art. 7 c.5 D.L. n. 76/2013). – Leggi la circolare della Fondazione Studi
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