È quanto prevede il decreto legislativo n. 159/2015 “Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione”.
Con un comunicato del 22 ottobre 2015 Equitalia dà notizia delle nuove opportunità di rateizzare le cartelle per i contribuenti decaduti dal beneficio negli ultimi due anni e, per i nuovi piani di rateizzazione, della possibilità di essere riammessi in qualsiasi momento saldando le rate scadute.
È quanto prevede il decreto legislativo n. 159/2015 “Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione” entrato in vigore il 22 ottobre.
Nuova finestra per i vecchi piani revocati –
Chi è decaduto dal piano di rateizzazione tra il 22 ottobre 2013 e il 21 ottobre 2015, può chiedere nuovamente una dilazione delle somme non versate fino a un massimo di 72 rate mensili. Occorre presentare la domanda entro il 21 novembre.
I moduli sono disponibili allo sportello o nella sezione Rateizzazione –
La modulistica è presente nell’Area Cittadini e nell’Area Imprese del sito www.gruppoequitalia.it. Ci sono però alcuni limiti alle regole generali sulla rateizzazione: il nuovo piano concesso non è prorogabile e si decade in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive. Per le nuove rateizzazioni la riammissione è sempre possibile.
Per i piani concessi a partire dal 22 ottobre 2015, la rateizzazione decade con il mancato pagamento di cinque rate anche non consecutive. Tuttavia, pagando le rate che risultano scadute, si può chiedere un nuovo piano di dilazione e riprendere i pagamenti.
Stop ai pagamenti in caso di sospensione.
Il contribuente che ha ottenuto una sospensione giudiziale o amministrativa può interrompere i pagamenti delle rate, limitatamente ai tributi interessati, per tutta la durata del provvedimento. Allo scadere della sospensione può chiedere di rateizzare il debito residuo fino a un massimo di 72 rate.
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Fonte: Equitalia
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