È legittima la condanna all’imprenditore che non ha versato i contributi Inps, anche se l’omissione deriva dal mancato ritiro della raccomandata contenente l’accertamento contributivo. La «compiuta giacenza» è di per sé sufficiente a provare l’avvenuta comunicazione. È quanto emerge dalla sentenza 968/2015 della Cassazione.
Un datore di lavoro veniva imputato per il reato di omesso versamento all’Inps delle ritenute assistenziali e previdenziali, previsto e punito dall’articolo 2, comma 1-bis, del Dl 638/1983. La norma prevede che l’omesso versamento contributivo sulle retribuzioni dei dipendenti è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 1.032,91 euro (due milioni di lire).
È tuttavia previsto che ove venga eseguito il pagamento entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione, il fatto non è punibile.
Più precisamente non aveva ritirato la raccomandata contenente la comunicazione dell’Inps relativa all’omissione.
Sia il Tribunale sia la Corte d’appello confermavano la pena riconoscendolo, in ogni caso, responsabile del reato predetto.
Contro la sentenza di appello proponeva, pertanto, ricorso per Cassazione lamentando, tra le altre cose, la nullità della notifica dell’accertamento della violazione da parte dell’Inps perché effettuata a mezzo del servizio postale, senza le formalità previste per le notificazioni.
La Cassazione, confermando le precedenti decisioni, ha respinto il ricorso.Innanzitutto, ha richiamato alcuni orientamenti sul punto secondo i quali grava sull’ente previdenziale l’obbligo di assicurare la regolarità della contestazione e di attendere il decorso dei tre mesi previsti dalla normativa. Ciò in quanto l’avviso di accertamento inviato dall’Inps deve garantire l’effettiva possibilità di pagamento per l’imputato affinchè possa provvedere al versamento ed evitare la denuncia penale.
Le Sezioni unite hanno infatti affermato che la possibilità per il datore di lavoro di evitare l’applicazione della sanzione penale attraverso il procedimento definitorio ,resta connessa proprio alla comunicazione da inviare a cura dell’ente.
Tuttavia, per la predetta comunicazione non sono richieste particolari formalità (si veda anche Cassazione 30566/2011, confermata dalla 3144/2013) e pertanto va escluso che la stessa debba presentare i requisiti della notificazione.
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