È stata pubblicata la circolare n. 1 del 9 gennaio 2015, relativa alla perequazione definitiva delle pensioni per l’anno 2014 e alla perequazione provvisoria per l’anno 2015.Il decreto del 20 novembre 2014, emanato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto  con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, ha fissato nella misura del 1,1 per cento l’aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni, in via definitiva per l’anno 2014. Una volta rideterminato l’importo di pensione effettivamente spettante per l’anno 2014, si è provveduto ad attribuire la rivalutazione provvisoria per l’anno 2015. Il suddetto decreto ha pertanto fissato nella misura dello 0,3 per cento l’aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni, in via previsionale, per l’anno 2015. La determinazione della perequazione, definitiva per l’anno 2014 e previsionale per l’anno 2015, è stata applicata anche per le pensioni e gli assegni a  favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti. La certificazione fiscale (CUD 2015) sarà rilasciata esclusivamente attraverso il canale telematico con le modalità descritte dalla circolare n. 32 del 26 febbraio 2013.

Pensioni delle gestioni di spettacolo e sport

In presenza di due o più pensioni corrisposte dalla gestione ex Enpals la procedura ha provveduto, con modalità automatica, all’abbinamento delle posizioni, attribuendo l’incremento della perequazione in misura proporzionale.
L’informazione relativa all’abbinamento con le pensioni del Casellario Pensioni è memorizzata nello storico di fine anno, maschera PNCTH0, con l’indicatore “T” (tipo pensione). Per l’anno 2015, su tali trattamenti è stato calcolato un incremento provvisorio in base ai dati contabili già acquisiti. Le operazioni di conguaglio saranno effettuate non appena saranno comunicati i dati definitivi da parte del Casellario Centrale delle Pensioni.
La perequazione è stata attribuita anche agli assegni alimentari riconosciuti all’ex coniuge e/o ai figli di pensionato in applicazione dell’ordine di pagamento diretto emesso dal Giudice, nel caso di separazione legale, ovvero di pagamento diretto ex art. 8 della L. 898/1970 e successive modificazioni, nel caso di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, sempreché l’applicazione della rivalutazione Istat sia stata specificatamente inclusa tra le condizioni di Separazione o di Divorzio.
La titolarità dell’assegno alimentare, la decorrenza e l’ammontare dello stesso oltre alla condizione espressa della rivalutazione Istat sono indicati nella maschera PNCTM1 e la trattenuta mensile effettuata sulla pensione del coniuge obbligato è rilevabile nel cedolino di pensione di quest’ultimo all’interno del punto 16 della maschera PNCTD0.

Detrazioni per le famiglie numerose

E’ stato calcolato a “consuntivo” 2014 il bonus per le famiglie numerose, in funzione della comunicazione relativa ai carichi familiari effettuata ai fini delle detrazioni fiscali.
L’attribuzione è stata effettuata in base ai criteri di seguito illustrati:

  • se l’importo spettante a titolo di bonus trova capienza nell’imposta netta, il bonus viene interamente rimborsato; l’importo attribuito a titolo di bonus è evidenziato nella maschera PNCTD0 (cedolino) al dettaglio del punto 7;
  • se l’importo spettante a titolo di bonus è maggiore dell’imposta netta, l’imposta netta viene azzerata e si determina un credito pari alla differenza tra il bonus e l’imposta netta rimborsata. L’importo dell’imposta netta azzerata costituisce l’importo del bonus riconosciuto e viene memorizzato nella maschera PNCTA1 con il codice CE69 (ulteriore detrazione L. 244/2007) e riportato sulla maschera PNCTD0 (cedolino) al punto 19.

Nella certificazione fiscale a consuntivo (CUD 2015) saranno indicati sia l’ammontare della detrazione erogata, sia l’importo che non ha trovato capienza nell’imposta dovuta.

Conguagli da rinnovo

I conguagli per addizionale regionale e comunale per l’anno 2014 sono stati quantificati in funzione dei dati memorizzati nel casellario e sono suscettibili di modifica a seguito del cumulo con altro imponibile corrisposto dall’INPS nell’anno 2014, oltre che per le eventuali variazioni delle aliquote rideterminate dalle Regioni e dei Comuni.

I suddetti conguagli sono registrati nella maschera PNCTA1 con il codice DE40 (trattenuta addizionale regionale), con il codice DE41 (trattenuta addizionale comunale), con il codice DE45 (trattenuta acconto addizionale comunale) e l’indicazione dell’importo complessivo del debito e della rata.

Contributo di solidarietà (Legge 147/2013)

Come indicato nel messaggio n. 4294 del 28 aprile 2014 la Legge di stabilità 2014, pubblicata sul supplemento n.87 della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre  2016, un contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici corrisposti esclusivamente da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie e sui vitalizi previsti per coloro che hanno ricoperto funzioni pubbliche elettive erogati dagli organi costituzionali, dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.
Tale contributo si applica ai trattamenti lordi complessivamente superiori a quattordici volte il trattamento minimo.
Nel caso di più pensioni il contributo annuo deve essere trattenuto in misura  proporzionale ai trattamenti erogati.
Il Casellario ha fornito per l’anno 2015 le informazioni relative alla trattenuta da effettuare secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati.
L’importo minimo del contributo da trattenere è pari a 12,00 euro annui.

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