Il nuovo regolamento della Commissione Europea del 17 giugno 2014 (Regolamento UE n. 651/2014), riforma lo scenario degli investimenti in tutti i paesi aderenti poiché tutte le agevolazioni concesse dai fondi strutturali e di investimento e tutte le agevolazioni gestite dalle regioni e dallo Stato per il periodo 2014-2020 dovranno tenere conto di questo regolamento.
Il nuovo GBER (General Block Exemption Regulation) è in vigore con decorrenza dal primo luglio 2014 ed è già giuridicamente efficace. Questo strumento legislativo in tema di aiuti di Stato è applicabile fino al 31 dicembre 2020 e ha abrogato il regolamento della Commissione Europea del 6 agosto 2008, n. 800/2008.
Il nuovo regolamento consentirà di migliorare la definizione delle priorità delle attività di applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato, di semplificare le procedure, di avere maggiore trasparenza, di valutare e controllare le norme sugli aiuti di Stato a livello nazionale e dell’Unione Europea, nel rispetto delle competenze istituzionali della Commissione Europea e dei 28 Stati membri.
Tra le riforme introdotte vi sono le seguenti novità: agevolazioni concesse per investimenti materiali e immateriali ma anche per i costi relativi ai posti di lavoro creati dagli investimenti; beni usati solo se acquistati da piccole e medie imprese, le grandi aziende non potranno beneficiare del contributo su beni già utilizzati da altri; aiuti anche per i dipendenti che rilevano piccole imprese in crisi e così salvare il posto di lavoro, non sono agevolabili le aziende acquistate da persone che hanno relazioni con l’acquirente, unica eccezione se l’acquirente è un membro della famiglia del proprietario originario, o un dipendente, che rileva l’azienda, ma solo nel caso che questa sia una piccola impresa; aiuti cumulati tra di loro o con quelli de minimis a patto che il massimale raggiunto sia compatibile con gli aiuti che l’UE ritiene, che non alterino la concorrenza.
Il campo di applicazione del nuovo regolamento n. 651/2014 riguarda le seguenti categorie di Aiuti di Stato:
- aiuti a finalità regionale;
- aiuti alle PMI sotto forma di aiuti agli investimenti, aiuti al funzionamento e accesso delle PMI ai finanziamenti;
- aiuti per la tutela dell’ambiente;
- aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione;
- aiuti alla formazione;
- aiuti all’assunzione e all’occupazione di lavoratori svantaggiati e di lavoratori con disabilità;
- aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali;
- aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote;
- aiuti per le infrastrutture a banda larga;
- aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio;
- aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali;
- aiuti per le infrastrutture locali
- Aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio (art.53)
- Regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive (art. 54)
Per alcune categorie già coperte dal precedente regolamento la Commissione europea ha previsto ulteriori elementi di flessibilità. In ogni caso, il nuovo regolamento definisce soglie di notifica e intensità di aiuto più alte rispetto al passato. Le soglie, inoltre, non devono essere eluse mediante il frazionamento artificiale dei regimi di aiuti o dei progetti di aiuto. Il regolamento si applica soltanto agli aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l’equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi (aiuti trasparenti) nonché agli aiuti che hanno un effetto di incentivazione.
I fondi strutturali e di investimento assegnati all’ Italia che si tradurranno in bandi di contributo ammontano a oltre 50 miliardi di euro, di cui 13 in Sicilia.
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