La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, ha pubblicato la lettera circolare prot. 5286 del 13 marzo 2014, con la quale fornisce alcuni chiarimenti in merito all’interpello n. 7/2014 in materia di lavoro intermittente.
In particolare, l’interpello in questione aveva negato la possibilità di far rientrare tra la tipologia contrattuale prevista dall’articolo 33 e ss. del D.L.vo n. 276/2003, l’attività di installazione o smontaggio del palco prima e dopo un concerto e/o spettacolo. Il chiarimento ministeriale, attiene al fatto che nel divieto sopra evidenziato non rientrano le attività “pienamente integrate nell’evento o nello spettacolo, quali ad esempio controllo luci, casse acustiche, microfoni ecc.” ove, “appare possibile l’utilizzo della tipologia contrattuale del lavoro intermittente, mediante rinvio alle categorie professionali contemplate al n. 43 e/o al n. 46 del Regio Decreto n. 2657/1923 (“operai addetti agli spettacoli teatrali, cinematografici e televisivi” e/o “operai addobbatori o apparatori per cerimonie civili o religiose“).”.
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