Le novità introdotte dall’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017, convertito in Legge n. 96/2017, consentono agli utilizzatori di acquisire prestazioni di lavoro occasionale attraverso due nuovi strumenti, il libretto di famiglia (LF) e il contratto di prestazione occasionale (Cpo).

Con la circolare n.107/2017, l’Inps ha adottato la regolamentazione attuativa delle prestazioni di lavoro occasionale (libretto di famiglia e contratto di prestazione occasionale) disciplinate dall’art. 54-bis del D.L. 50/2017, convertito in L. 96/2017, indicando le procedure di registrazione e gestione delle prestazioni, nonché le modalità di assolvimento degli adempimenti informativi verso l’Istituto stesso. Con successivo messaggio, n. 2887 del 12 luglio 2017, l’Istituto previdenziale ha chiarito che i lavoratori assunti con contratto di apprendistato non devono essere conteggiati nella misura della forza aziendale a tempo indeterminato e che i lavoratori part-time e intermittenti sono conteggiati in proporzione al lavoro svolto. Criticità che la stessa Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro aveva evidenziato nella circolare n.7/2017.
Infine, con il messaggio Inps n. 3177 del 31 luglio 2017, è stata comunicata l’estensione delle operazioni di registrazione e di svolgimento degli adempimenti agli intermediari abilitati di cui alla L. n. 12/1979 e agli enti di patronati esclusivamente per i servizi erogati al prestatore e agli utilizzatori del libretto di famiglia.

Approfondimento_FS_10082017_FAQ_Presto